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Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AIA21 ONLUS”

 

 

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

E’ costituita l’Associazione Italiana Aiuto a favore di persone con trisomia 21 (sindrome di Down), Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, senza scopo di lucro, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché della L.R. Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1, recante il Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, in seguito chiamata per brevità “Associazione”.

L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente Statuto o dalle norme di legge.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale ed è disciplinata, ai fini fiscali, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L’Associazione utilizzerà l’acronimo ONLUS o la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi.

Art. 2 - Sede

La sede legale dell’Associazione è ubicata in Milano, Via Magellano, 10.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'estero.

Art. 3 - Scopi

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili rivolta alle persone con sindrome di Down e alle loro famiglie.
L’Associazione intende operare a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, per l’inserimento e l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta.

L’Associazione si propone tra l’altro di:

  1. a)  intervenire per dare ai familiari – fin dalla prima fase più critica del processo di

    accettazione della trisomia – sostegno psicologico, informazioni, occasioni di

    incontro e di scambio di esperienze;

  2. b)  facilitare l’indispensabile e proficuo inserimento delle persone con sindrome di

    Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

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c) promuovere e organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche mediante l’organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell’autonomia personale e di corsi di formazione professionale, in partecipazione con il mondo imprenditoriale e produttivo;

  1. d)  promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell’età adulta, assumendosene, ove necessario, la gestione diretta;

  2. e)  sostenere la ricerca scientifica alle condizioni del comma 2bis art.10 D. Lgs. n. 460 /97;

  3. f)  avvalersi di una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai temi legati alla sindrome di Down finalizzata al conseguimento delle proprie finalità;

  4. g)  diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono beneficiare le persone con sindrome di Down e le loro famiglie;

  5. h)  offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani, programmi e proposte, esplicando, ove occorra, opera di stimolo, sensibilizzazione e condivisione;

  6. i)  tenere contatti con altre associazioni, anche internazionali, che si occupano dei temi legati all’accoglienza, all’autonomia e alla dignità delle persone con sindrome di Down, per coordinare le attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambiare informazioni utili relative alle attività svolte;

  7. j)  tutelare la dignità delle persone con sindrome di Down, promuovendo il rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione, dall’ordinamento nazionale e comunitario e dalla legge L. 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006;

  8. k)  supportare, ai sensi del comma 2bis art. 10 D. Lgs. n. 460/97, la realizzazione di attività educative, sportive e di formazione in favore di persone con sindrome di Down;

  9. l)  coinvolgere persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con sindrome di Down.

E' fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante dalle attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento per fini istituzionali dell'Associazione. L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L ’ Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4 - Attività Connesse

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L’Associazione, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’art 10 del D.Lgs. 460/97 intende promuovere attività strumentali ai suoi scopi tra le quali:

  1. a)  effettuare attività di raccolta fondi, attraverso l’organizzazione di eventi e

    manifestazioni realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, da

    utilizzare per lo svolgimento degli scopi istituzionali di cui all’articolo 3;

  2. b)  intrattenere rapporti di collaborazione, scambio di dati ed esperienze sociali ed assistenziali con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo delle aree di fragilità sociale, svolgendo altresì attività di

    sensibilizzazione;

  3. c)  svolgere attività divulgative e di sensibilizzazione per far crescere nell'opinione

    pubblica la comprensione dei temi legati alla condizione delle persone con

    sindrome di Down.

  4. d)  raccogliere, per un’ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi,

    ogni informazione sulla natura della sindrome di Down e sulle sue cause rese

    disponibili dalla scienza;

  5. e)  favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie

    pubblicazioni

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano uno scopo analogo a quello dell’Associazione e che possano contribuire al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  1. a)  dai beni immobili e mobili comunque pervenuti all’Associazione o destinati per

    deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo;

  2. b)  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  3. c)  da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale specifica destinazione che

    verranno accettati dal Consiglio Direttivo.

    Art. 6 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. a)  dalle quote e dai contributi degli associati;

  2. b)  dagli introiti derivanti dall’attività di raccolta fondi;

  3. c)  dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in

    genere, a sostegno dei fini associativi;

  4. d)  da sovvenzioni, lasciti o donazioni;

  5. e)  da eventuali contributi e canoni anche statali, per lo svolgimento convenzionato di

    attività o in regime di accreditamento di enti locali e del servizio sanitario nazionale, nonché di privati, italiani ed esteri nei modi e nei tempi previsti dagli stessi e alle condizioni previste dalla normativa regolante le ONLUS;

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  1. f)  dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall’Associazione o da altri soggetti o enti in suo favore;

  2. g)  da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi istituzionali.
In particolare sono soci dell’Associazione:

  1. a)  le persone con sindrome di Down, le quali, nell’ambito della competenza e

    dell’autonomia di ciascuno, possono prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l’attuazione e il perseguimento degli scopi dell’Associazione;

  2. b)  i genitori, anche adottivi o affidatari, i fratelli, le sorelle, i parenti, i tutori, gli amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down.

Soci fondatori sono le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Soci ordinari sono le persone o enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo dopo l'esame della domanda di ammissione.
La suddetta contribuzione annua è dovuta anche dai soci fondatori.
Soci onorari sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti o le associazioni che, per l'attività prestata in favore dell'Associazione e/o per l'importanza delle loro elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti e abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Il socio fondatore, il socio onorario e il socio ordinario maggiore di età hanno il diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere eletti alle cariche associative.

Sono Collaboratori dell’Associazione le persone che, pur non essendo soci della stessa, ne condividono gli scopi e le attività e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita in favore dell’Associazione. I Collaboratori possono acquisire la qualità di Socio ordinario, presentando domanda di ammissione e versando la contribuzione annua.

Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti o le associazioni che, condividono gli scopi e le attività dell’Associazione e la supportano con elargizioni o donazioni.

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L ’ Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo, in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs 460/97 è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Criteri di ammissione e esclusione

Chi desidera diventare Socio ordinario dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, specificando le proprie generalità e l'attività svolta, se si tratta di persona fisica. Se la domanda è inoltrata da persona giuridica essa deve contenere:

  1. a)  la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attivita svolta;

  2. b)  la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

  3. c)  l'organo che ha autorizzato la domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello statuto dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l’iscrizione nel registro dei soci o il diniego.

I Soci fondatori e ordinari cessano di appartenere all’Associazione:

  1. a)  per dimissioni volontarie;

  2. b)  per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

  3. c)  per mancato versamento della contribuzione per l’esercizio sociale in corso entro il

    28 febbraio dell’anno in corso; decorsa tale data, il Socio viene d’ufficio considerato cessato e per essere riammesso in Associazione dovrà presentare nuova domanda. Ai versamenti effettuati dopo il 28 febbraio potranno essere applicati gli interessi nella misura stabilita dalla legge;

  4. d)  per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o per persistente violazione degli obblighi statutari.

I Soci onorari cessano di appartenere all’Associazione per i sopra citati punti a), b e d). L’ammissione e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

a) richiamo;
b) diffida;
c) esclusione dalla Associazione.

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I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.
Chi desidera diventare Collaboratore dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, specificando le proprie generalità e l'attività svolta ed esprimendo le modalità e i tempi della propria disponibilità a collaborare in favore dell’Associazione per spirito di solidarietà, volontariamente e a titolo gratuito.

Il Collaboratore è ammesso con delibera del Consiglio Direttivo e può recedere, dandone comunicazione scritta, salvi i motivi di urgenza, almeno un mese prima della data di cessazione della collaborazione.
La qualità di Sostenitore è riconosciuta con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Diritti e Obblighi

La qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.
I Soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare il contributo deliberato dall’Assemblea. Il contributo a carico dei soci è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
I Soci hanno il diritto:

  1. a)  di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto, se in regola con il

    pagamento del contributo, laddove lo stesso sia dovuto;

  2. b)  di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

  3. c)  di partecipare alle attività promosse dall’ Associazione;

  4. d)  di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

  1. a)  ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente

    adottate dagli organi sociali;

  2. b)  a contribuire, nei limiti della disponibilità e della competenza di ciascuno, al

    raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

  3. c)  a svolgere le attività preventivamente concordate;

  4. d)  a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

    Art. 10 - Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. a)  l’ Assemblea, composta da tutti i soci;

  2. b)  il Presidente dell’ Associazione;

  3. c)  il Vice-Presidente dell’ Associazione;

  4. d)  il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e

    da tre membri eletti dall’Assemblea;

Il Collegio dei Revisori verrà istituito facoltativamente. Il Comitato Scientifico verrà istituito facoltativamente.

Art. 11 - Assemblea

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L'Assemblea é composta da tutti i soci dell'Associazione.
A ciascun Socio spetta un voto.
Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e- mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione.
L'avviso della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.
L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano d’età. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci. L'Assemblea nomina un Segretario e, se del caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare, l'Assemblea:

  1. a)  provvede alla nomina ed alla revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo;

  2. b)  elegge i membri del Collegio dei Revisori, qualora previsto;

  3. c)  delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio

    Direttivo;

  4. d)  approva i bilanci preventivo e consuntivo;

  5. e)  approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività

    dell'Associazione;

  6. f)  delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'Associazione che

    siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione.

Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in prima convocazione l'Assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in seconda convocazione l'Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste

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all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
Per le delibere inerenti lo scioglimento dell’Associazione, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del patrimonio si applica il successivo articolo 18.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le persone giuridiche intervengono con diritto di voto nella persona del rappresentante legale.

Art. 12 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Ha i seguenti poteri:

  1. a)  rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

  2. b)  convoca e presiede l’ Assemblea dei soci;

  3. c)  convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

  4. d)  favorisce il raggiungimento dei fini sociali;

  5. e)  esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  6. f)  individua e sottopone all’Assemblea i progetti da sostenere e le attività da

    realizzare;

  7. g)  provvede agli atti amministrativi necessari.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni del Presidente, quest’ultimo è sostituito dal Vicepresidente, che convoca l’Assemblea, da tenersi entro sessanta giorni dalle dimissioni, al fine di procedere all’elezione del Presidente.
Nell’ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltà di delegare il Vice Presidente per singoli atti o per categorie di atti, determinando i poteri dello stesso.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da tre membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Tesoriere, per la gestione economica e contabile dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e per le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • -  il Presidente;

  • -  almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.
    Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

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  1. a)  assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione, anche attraverso la definizione di programmi specifici;

  2. b)  convocare, attraverso il Presidente, le assemblee;

  3. c)  deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di

    richiamo, diffida e esclusione;

  4. d)  redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

  5. e)  emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento

    dell'Associazione;

  6. f)  acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati;

  7. g)  determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a

    disposizione dell'Associazione;

  8. h)  stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

  9. i)  sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni,

    mozioni formulate dagli Associati e le modifiche dello Statuto;

  10. j)  negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre

    forme di finanziamento;

  11. k)  decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad

    evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi

    atti;

  12. l)  costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in

    generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica, conformemente alle finalità istituzionali dell’Associazione;

  13. m)  conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

  14. n)  promuovere e/o organizzare eventi e convegni, finalizzati alla sensibilizzazione del

    pubblico sull’attività dell’Associazione e le sue finalità;

  15. o)  deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente

    demandata all'assemblea o ad altri organi.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti.
L'appartenenza al Consiglio cessa:
a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente in caso di

dimissioni del Presidente;
b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza

giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio.
La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dall’Assemblea.

Art. 14 - Collegio dei Revisori

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L’Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori, composto da tre professionisti, anche non soci, eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea designa il Presidente del Collegio, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
I Revisori prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dall’ Assemblea.

Art. 15 – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, composto fino a un massimo di tre professionisti anche non soci, ma comunque al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo designa il Presidente del Comitato Scientifico, scelto possibilmente tra gli iscritti negli Albi Professionali o Operatori di settore.

Il Comitato Scientifico:
a) propone al Consiglio Direttivo la formulazione di linee guida per l’attività

dell’Associazione per i temi di propria competenza;
b) coordina l’equipe dei professionisti e ne verifica periodicamente la coerenza

sostanziale dell’operato rispetto agli scopi e ai programmi dell’Associazione;
c) relaziona al Consiglio Direttivo sulle attività da esso svolte.
Il Presidente e i membri del Comitato Scientifico prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Articolazione territoriale

L’Associazione, al fine di espletare la propria attività, può organizzarsi in sezioni regionali e/o provinciali, cui fanno riferimento i soci.
Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell’Associazione e che le attività svolte a livello locale debbono considerarsi integrative di quelle nazionali.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Spetta al Consiglio Direttivo redigere entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo

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sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge in materia di ONLUS.

 

Letto, confermato e sottoscritto. Milano, 04 ottobre 2014 

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